Art. 1.

      1. Ai fini della presente legge, la definizione generica della professione di «restauratore» di manufatti storici, artistici e di pregio si applica a chiunque operi a livello professionale in una o più delle attività e delle operazioni che vengono svolte allo scopo di recuperare nell'aspetto sostanziale e formale, di conservare e di trasmettere al futuro i citati manufatti.
      2. I manufatti di cui al comma 1 sono quelli individuati dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, pertinenti l'artigianato artistico e la tecnologia storica nonché quelli che in generale sono stati eseguiti più per la loro godibilità estetica che per quella funzionale.